La Legge numero 120 dell’11 settembre 2020 ha permesso la conversione in legge del Decreto Legge “Semplificazioni”, che conteneva variazioni definitive e transitorie al Codice appalti. Le novità riguardano sia le Stazioni Appaltanti, per quanto riguarda soglie, procedure, offerte, verifiche antimafia, centrali di committenza, sia per gli operatori economici. Il legislatore ha avuto come obiettivo quella di semplificare e velocizzare meccanismi ed obblighi, che toccano sia la fase di gara/affidamento dell’appalto, che quella di concreta esecuzione del contratto. Le variazioni registrate nel Codice degli Appalti hanno introdotto cambiamenti definitivi e provvisori; questi ultimi, in particolare, prevedono l’introduzione di un regime di deroga, in vigore fino al 31.12.2021. 

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Tre sono le variazioni di particolare rilevanza; ogni modifica tocca un ambito specifico, avendo influenze importanti proprio sull’operatore economico. Il primo, in particolare, prevede che i contratti d’appalto debbano essere stipulati entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva; questa scadenza può essere differita solo grazie ad un provvedimento che la Stazione appaltante motivi in modo adeguato, riportando le giustificazioni che afferiscono ad un preciso interesse individuale o ad un interesse di tipo nazionale. 

Il secondo fa riferimento alle nuove motivazioni che possono portare all’esclusione dalla partecipazione ad una gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 80 comma 4 del Codice. Secondo questa disciplina, attualmente le Stazioni appaltanti possono escludere il concorrente, qualora quest’ultimo manifesti gravi irregolarità fiscali (il limite massimo è fissato a 5.000,00 euro) e contributive (le indicazioni provengono dall’assenza del rilascio di un DURC regolare), seppur manchi un definitivo accertamento. La terza modifica fa riferimento alla finanza di progetto, detto anche “project financing”. A tal proposito, al momento gli operatori economici possono avanzare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori e servizi, anche se già previsti tra gli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice. 

Legge Antimafia e Progetto di Fattibilità

Dunque, il progetto di fattibilità che presenta eventuali variazioni deve essere inserito negli strumenti di programmazione, qualora non vi sia già presente. Inoltre, la legge di conversione ha fatto registrare importanti modifiche per quanto riguarda la procedura degli affidamenti sotto soglia; in questo caso, gli importi vengono divisi in fasce, sintetizzabili nel seguente modo: a. Per le procedure sottosoglia comunitaria, in riferimento ai lavori di importo inferiore ai 5.350.000,00 € e servizi & forniture settori ordinari/speciali di un prezzo inferiore ai 214.000,00/428.000,00 €, sono previste le seguenti modalità

1. Affidamento diretto per i lavori fino a 150.000,00 € e per i servizi e forniture fino a 75.000,00 €; 

2. Procedura negoziata preceduta da un invito riservato ad un progressivo di concorrenti.  In particolare: per i lavori da 150.000,00 € a 350.000,00 € l’invito deve essere rivolto a 5 operatori economici; per i lavori di importo variabile dai 350.000,00 € a 1 mln € l’invito deve riguardare 10 operatori economici; per il lavori di importo da 1 mln € alla soglia di 5.350.000,00 € l’invito deve raggiungere almeno 15 operatori economici; 

3. Nell’ambito dei servizi e delle forniture da una somma pari ai 75.000,00 € fino alle soglie comunitarie dei 241.000,00 € per i settori ordinari e 428.000,00 € per i settori speciali, l’invito deve coinvolgere almeno 5 operatori economici; b. Per le procedure soprasoglia comunitaria, in riferimento ai lavori di importo superiore ai 5.350.000,00 € e servizi e forniture settori ordinari/speciali per quote superiori ai 214.000,00/428.000,00 € fa riferimento alle tempistiche in cui si devono svolgere le relative procedure di affidamento.

Attestazione SOA: Cosa Significa?

L’attestazione SOA identifica quel documento rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA). 

Il suo conseguimento è utile a provare il possesso dei requisiti elencati dall’articolo 8 della Legge numero 109 dell’11 febbraio 1994, abrogata dal Decreto Legislativo numero 163 del 12 aprile 2006, relativo al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attuando così le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Le Società Organismi di Attestazione sono organismi di diritto privato, che assumono la forma giuridica di Società per Azioni, basate su un capitale sociale versato per intero e che deve corrispondere almeno ad un milione. 

Proprio le SOA, autorizzate in precedenza dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVPC), oggi eliminata perché sostituita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) grazie al Decreto Legge numero 90 del 2014, provano il conseguimento degli adeguati requisiti ed elementi di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di lavori pubblici. 

Pertanto, le SOA hanno il dovere di provare se questi soggetti operano e godono dei requisiti necessari, secondo quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici. I requisiti in questione sono contenuti, a loro volta, all’interno del regolamento per il sistema di qualificazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica numero 34 del 25 gennaio 2000. 

BLOG ANTIMAFIA E BLOG CONSORZIO VALORI: Quando è necessaria l’Attestazione SOA?

L’Attestazione SOA è necessaria  per i soggetti che vogliono partecipare alle gare d’appalto al fine di poter eseguire i lavori pubblici. Essa, infatti, dimostra, nel corso della gara d’appalto, che l’impresa è in grado di eseguire, in modo diretto o mediante una pratica di subappalto, opere pubbliche, che abbiano una base d’asta superiore ai 150.000 euro. In particolare, l’Attestazione SOA conferisce all’azienda la possibilità di appaltare lavori secondo due diverse categorie: di opere e per classifiche di importi. Le categorie di opere per le quali si può ottenere l’attestazione SOA sono 52, suddivise nel seguente modo: a. 13 rappresentano opere di carattere generale, quali: edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri…; b. 39 afferiscono ad opere specializzate, quali impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature… 

Pertanto, la logica in base alle categoria di opere si collega all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall’impresa durante il periodo di riferimento. 

CLASSIFICHE DI QUALIFICAZIONE

Le classifiche di qualificazione, invece, sono 10, rappresentate da un numero romano e da un corrispondente controvalore in euro: 

a. I fino a euro 258.000; 

b. II fino a euro 516.000; 

c. III fino a euro 1.033.000; 

d. III bis fino a euro 1.500.000; 

e. IV fino a euro 2.582.000; 

f. IV bis fino a euro 3.500.000; 

g. V fino a euro 5.165.000; 

h. VI fino a euro 10.329.000; 

i. VII; 

l. fino a euro 15.494.000; 

m. VIII oltre euro 15.494.000. 

Questa particolare classifica contiene quelle abilitazioni che consentono alle imprese di partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica, con un surplus del del 20%. La classifica di importo è conforme alla capacità tecnica ed economica dell’impresa. La stipula di un contratto da parte di un’impresa con una SOA è il primo passo perché possa realizzarsi il conseguimento di un’attestazione da parte dell’impresa stessa. A sua volta, la SOA controlla se i requisiti richiesti da parte dell’impresa contraente sono davvero soddisfatti. Infatti, la Società Organismi di Attestazione controlla la validazione dei documenti prodotti dall’impresa, in riferimento agli ultimi dieci esercizi dell’attività di quest’ultima, in particolare agli ultimi dieci anni di lavori ed ai cinque migliori esercizi tra gli ultimi dieci. Se la verifica dà esiti positivi, la SOA rilascia l’attestazione all’impresa. Per il rilascio delle attestazioni, la SOA ha diritto ad un compenso, il cui ammontare minimo dipende dalla cifra totale delle qualificazioni richieste nelle diverse categorie e dal numero delle categorie, generali o specializzate, per le quali si chiede la qualificazione stessa. 

Quanto vale l’attestazione SOA?

L’attestazione SOA vale 5 anni, ma al decorrere del terzo anno dal primo rilascio, viene effettuata una verifica. Questa procedura non si applica per la categoria OS2 (Restauro e manutenzione delle superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico), poiché l’attestazione ha validità di tre anni. Infine, il rinnovo dell’attestazione di validità triennale deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine stesso, mentre l’impresa che gode della SOA di validità quinquennale deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti dopo tre anni; inoltre, almeno tre mesi prima della scadenza quinquennale l’impresa deve richiedere il rinnovo dell’Attestazione, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 5 e articolo 15 bis del D.P.R. numero 34 del 2000.